| Io non rientro per un pelo...dannazione!
Il programma "Futuro in Ricerca 2012" è rivolto:
a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 33° anno di età alla data di scadenza del presente bando, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni;
b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 36° anno di età alla data di scadenza del presente bando, e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 anni;
c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori, già assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 40° anno di età alla data di scadenza del presente bando.
2. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 1 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del presente bando, almeno cinque pubblicazioni dotate di ISBN (International Standard Book Number) o ISSN (International Standard Serial Number); 3. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 2 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del presente bando, almeno dieci pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN; 4. I docenti o ricercatori rientranti nella Linea di intervento 3 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del presente bando, almeno quindici pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN. 5. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 già in possesso di specializzazione conseguita, precedentemente al dottorato, presso una Scuola di Specializzazione Universitaria, i limiti di età anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della scuola di specializzazione. 6. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 i limiti di età anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati altresì di un anno sia nel caso in cui la somma delle durate legali del corso di studi relativo alla laurea e al dottorato sia superiore a 9 anni, sia nel caso di effettivo svolgimento del periodo di leva obbligatoria, sia nel caso di maternità/paternità precedente alla data di conseguimento del dottorato.
7. In ogni caso, pur essendo gli incrementi di cui ai commi 5 e 6 cumulabili tra di loro, il limite massimo di età anagrafica, anche per le linee di intervento 1 e 2, resta fissato al 40° anno di età non ancora compiuto alla data di scadenza del presente bando.
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